Ancora oggi, secondo gli antichi Statuti, i Capi dello Stato cambiano ogni sei mesi. I Capitani Reggenti vengono nominati dal Consiglio Grande e Generale a fine marzo e fine settembre. Il passaggio di consegne tra i Capitani Reggenti uscenti e quelli nuovi avviene il 1 aprile e il 1 ottobre nel corso di una cerimonia che si ripete invariata da secoli ed è vissuta con partecipazione da tutta la popolazione.
I Capitani Reggenti sono i Capi dello Stato. Sono due ed esercitano il loro ufficio collegialmente.
L’ufficio di Capo dello Stato affidato a due persone è una peculiarità della Repubblica di San Marino che ha origini molto antiche ed è emblematico della attenzione posta dal popolo sammarinese nell’evitare il rischio che da incarichi di autorità e comando potessero derivare poteri personali.
A rendere ancora più esplicita questa attenzione sono le disposizioni relative alla durata dell’incarico, fissata, fin dagli Statuti del XIII secolo, a sei mesi e non ripetibile per almeno tre anni.
Non stupisce che questo istituto sia il più amato e rispettato dai sammarinesi tra tutti gli organismi previsti dall’ordinamento dello Stato.
I Capitani Reggenti
I Capitani Reggenti vengono eletti dal Consiglio Grande e Generale (il Parlamento della Repubblica di San Marino) tra i suoi membri.
Ogni semestre, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, si ripete la suggestiva cerimonia di investitura alla quale partecipa il Corpo Diplomatico e Consolare accreditato insieme alle autorità dello Stato.
Nell’occasione, viene tenuta un’orazione ufficiale da una personalità del mondo della scienza, della cultura, della politica, della storia, di rilevanza internazionale.
Così, col succedersi dei secoli, ogni semestre, la comunità del Titano si affaccia sul mondo attraverso la prospettiva di chi ha alte competenze e responsabilità su specifici temi che interessano l’umanità intera.
Possono diventare Reggenti solo i cittadini sammarinesi originari che abbiano compiuto i venticinque anni di età.
Alla carica di Capitano Reggente non si può rinunciare.
Essa prevale su ogni altra carica, che deve essere abbandonata in caso di elezione.
I Capitani Reggenti hanno diritto al titolo di “eccellenza”. Ma al termine del loro mandato non conservano alcuna prerogativa né titolo, inoltre vengono sottoposti al giudizio del Sindacato della Reggenza per “il fatto e il non fatto” nell’ambito delle competenze istituzionali.
Tra le altre peculiarità relative al ruolo dei Capi dello Stato vi è l’antica consuetudine dell’Arengo semestrale.
Ogni sei mesi, la domenica successiva alla cerimonia di insediamento, i Capitani Reggenti ricevono i cittadini, i quali possono presentare direttamente ai Capi dello Stato petizioni di interesse pubblico.
Si tratta delle “Istanze d’Arengo”, un istituto di democrazia diretta presente attualmente solo nella Repubblica di San Marino.
Se i Capitani Reggenti ritengono le istanze ammissibili, le sottopongono alla votazione del Consiglio Grande e Generale perchè deliberi in merito. Ogni istanza accolta vincola il Governo ad agire di conseguenza.